Anatocismo nei contratti bancari anteriori al 2000: la Cassazione ribadisce la necessità della pattuizione scritta e rafforza la tutela del correntista
Cass. civ., sez. I, ord. 14 ottobre 2025, n. 27460
Con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su due temi centrali nel contenzioso bancario: da un lato, la questione dell’anatocismo nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000; dall’altro, la ripartizione dell’onere della prova in materia di rimesse solutorie ai fini della prescrizione.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato e presenta importanti ricadute pratiche per imprese e correntisti.
La Corte ribadisce che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 (Corte Cost. n. 425/2000), le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 devono considerarsi nulle. Ne deriva che l’anatocismo può essere legittimamente applicato solo in presenza di una nuova ed espressa pattuizione scritta, conforme all’art. 2 della delibera CICR.
Secondo la Suprema Corte:
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non è sufficiente la mera applicazione di fatto della capitalizzazione degli interessi;
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non è sufficiente neppure una modifica unilaterale operata dalla banca ai sensi dell’art. 7, comma 2, della delibera CICR;
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è invece necessaria una vera e propria modifica pattizia ex art. 7, comma 3, con il consenso del correntista.
Ciò perché non è possibile stabilire se le nuove condizioni siano migliorative rispetto a clausole originarie affette da nullità: manca, infatti, un valido termine di confronto.
Il principio di diritto affermato è chiaro:
per i contratti anteriori al 2000, l’anatocismo è legittimo solo se assistito da una specifica pattuizione scritta; non assumono rilievo né le precedenti clausole nulle né le modifiche unilaterali della banca.
L’ordinanza affronta anche il tema della prescrizione, soffermandosi sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista.
In presenza di affidamenti o aperture di credito, un versamento può essere qualificato come “solutorio” solo se:
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il saldo del conto viene previamente depurato da tutti gli addebiti illegittimi;
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il versamento eccede il limite dell’affidamento concesso.
In tale contesto, la Corte precisa che l’onere della prova grava sulla banca che eccepisce la prescrizione: è l’istituto di credito a dover dimostrare che le rimesse avevano natura solutoria. Al correntista spetta invece provare l’eventuale natura meramente ripristinatoria dei versamenti.
La Cassazione richiama inoltre un orientamento ormai consolidato secondo cui il correntista conserva interesse all’accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e alla rettifica del saldo anche in assenza di rimesse solutorie, al fine di evitare future annotazioni illegittime e ridurre l’importo eventualmente dovuto alla chiusura del rapporto.
Con questa ordinanza, la Suprema Corte conferma un approccio rigoroso in materia di anatocismo bancario, riaffermando la centralità della pattuizione scritta per i contratti anteriori al 2000 e rafforzando le garanzie del correntista sul piano probatorio.
Si tratta di una pronuncia di grande rilievo pratico, che offre nuovi argomenti difensivi a favore di imprese e privati coinvolti in contenziosi bancari e ribadisce l’obbligo per gli istituti di credito di dimostrare puntualmente la legittimità delle proprie pretese.