La Corte di Cassazione, con una sentenza che inaugura il 2023, ha statuito che, se c’è contrasto tra adulti, prevale sempre l’interesse superiore del minore, che non può essere sacrificato al tornaconto degli ascendenti in nome di un ipotetico pregiudizio nella sua crescita dovuto alla loro assenza. La decisione scaturisce dall’ accoglimento della domanda di due genitori volta ad evitare che i figli minori fossero costretti a vedere nonni e zio paterno, vista l’alta conflittualità in atto nella famiglia di origine del padre.
Per la Cassazione «è fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interesse a fruire di un legame, relazionale ed affettivo, con la linea articolata delle generazioni che, per il tramite dei propri genitori, costituiscono la sua scaturigine». Relazioni che, normalmente, «funzionano secondo linee armoniche e spontanee, perciò fruttuose per tutti gli attori in campo». Esistono, però, casi in cui questi rapporti creano «situazioni limite che esigono l’intervento giudiziale, quando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni».
Il dettato dell’articolo 317-bis del Codice civile riconosce, comunque, agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, che, però, non ha un carattere incondizionato «ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l‘ “esclusivo interesse del minore”». L’obiettivo è dunque la «realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote».
In pratica, non è sufficiente che non sussista pregiudizio per i minori derivante dal rapporto con gli ascendenti. La Corte, infatti, pretende un accertamento «in termini positivi – della possibilità per gli ascendenti di prendere fruttuosamente parte attiva alla vita dei nipoti attraverso la costruzione di un rapporto relazionale ed affettivo e in maniera tale da favorire il sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità. In altri termini, «non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare il tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo, ove non ne derivi un “reale pregiudizio» ma è l’ascendente «il diritto del quale ex articolo 317-bis del Codice civile vale nei confronti dei terzi, ma non dei nipoti, il cui interesse è destinato a prevalere – a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all’interesse del discendente».
Sempre di più, i Giudici mettono al centro l’interesse dei minori, parte debole e maggiormente colpita, nelle vertenze attinenti i rapporti famigliari.