Con la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3086/2022 si ha un cambio di rotta sul tema dei poteri del CTU. Infatti, questa pronuncia (di ben 52 pagine), sostanzialmente, supera l’orientamento inaugurato dalla sentenza della III Sezione della Cassazione ( n. 31886/2019) con Giudice Relatore il famoso Dott. Rossetti, che, sebbene molto ben motivata, viene travolta dalla pronuncia in commento.
I principi su cui si basa la sentenza a Sezione Unite, che, chiaramente, fa da faro anche nelle cause già in corso, sono cinque:
1) In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della liteil cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio.
2) In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principalidedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
3) In materia di esame contabileai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
4) In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principalidedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.
5) In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle partia fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.
In pratica, al Consulente Tecnico d’Ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti. Il Perito del Giudice potrà acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal Giudice (fermo restando che un principio di prova deve essere fornito dalle parti ovviamente e i documenti che, invece, acquisisce il CTU non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni).
Un’eccezione importante al principio sopra enunciato è riservata -dalle Sezioni Unite- alla CTU contabile: per tale tipo di incarico, il Consulente d’Ufficio potrà, infatti, acquisire tutti i documenti necessari, a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, anche qualora siano diretti a provare i fatti principali (art. 198 c. 2 c.c.)
Per quanto riguarda il regime della nullità in relazione all’operato del perito, in estrema sintesi, la Corte afferma che ricorre:
- la nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni;
- nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.
Tale sentenza sta già modificando il volto della CTU all’interno del processo, favorendo la parte che, sebbene sia manchevole sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere probatorio, trova, nella perizia d’Ufficio, una scialuppa di salvataggio per quanto attiene alla prova di quanto assume nella sua difesa.