Il Referendum del 12 Giugno è un Referendum abrogativo, il tema centrale è la giustizia e i quesiti sono 5. Verteranno su:

  • l’esclusione dalle elezioni politiche di persone che sono state condannate (Legge Severino);
  • l’eliminazione o meno dell’istituto della “reiterazione del reato” dall’insieme delle misure cautelariche consentono l’arresto della persona;
  • la separazione delle carriere all’interno della magistratura ovvero obbligare o meno magistrati e pubblici ministeri a scegliere che carriera vogliono intraprendere, senza la possibilità di cambiare nel corso della loro vita professionale;
  • le pagelle ai magistrati, cioè la possibilità che l’operato del magistrato possa essere valutato dai membri di Consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari, avvocati compresi;
  • le nomine dei membri del Consiglio superiore della magistratura(l’organo di governo della magistratura italiana), con riguardo all’obbligo o meno di raccogliere da 25 a 50 firme per potersi candidare al Csm;

Referendum abrogativo: di cosa si tratta?

Senza entrare troppo nel tecnico, tale tipologia di referendum è previsto dall’art. 75 della nostra Costituzione ed è indetto per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Se vogliamo mantenere in vigore le norme già esistenti sulle quali si dibatte dovremo rispondere NO ai quesiti posti nelle schede, se, invece, vogliamo abrogare le norme in vigore, dovremo rispondere SI’.

Il quorum: cos’è e cosa comporta?

Per essere valido, il Referendum deve raggiungere il cosiddetto quorum, cioè la partecipazione di almeno il 50%+1 degli elettori con diritto di voto. Inoltre, per ottenere l’abrogazione delle norme contenute nei quesiti, il SI’ deve essere raggiunto con la maggioranza dei voti (il 50%+1) dei votanti. In caso contrario, (se vincono i NO) restano in vigore le leggi attuali.

Quali sono i 5 quesiti?

QUESITO 1 «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?»

ovvero: volete abrogare la Legge che prevede l’incandidabilitàineleggibilità e decadenza automatica per Parlamentari, Rappresentanti di Governo, Consiglieri Regionali, Sindaci e Amministratori locali in caso di condanna?

SI’: l’elettore vota affinché persone condannate per reati non colposi tornino a ricoprire o mantengano cariche politiche;

NO: l’elettore conferma l’incandidabilità e decadenza per queste persone.

QUESITO 2 “Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni.”?»

ovvero: volete abrogare la norma sulla “reiterazione del reato” dall’insieme delle motivazioni per cui i Giudici possono decidere la custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari per una persona durante le indagini (prima del processo)?

-SI’: l’elettore vuole eliminare questa motivazione dalle ragioni per cui si può disporre la custodia cautelare, lasciando che la custodia sia disposta solo per pericolo di fuga, inquinamento delle prove e rischio di commettere reati di particolare gravità, con armi o altri mezzi violenti;

-NO: l’elettore  vuole mantenere in vigore la legge che consente l’arresto o i domiciliari anche per la motivazione del pericolo della ripetizione del reato;

Il quesito referendario punta a limitare l’azione del Giudice in ordine alle misure cautelari, anche alla luce del sovraccarico di arresti nel nostro Paese. Il referendum punta, quindi, a mantenere il carcere preventivo solo per chi commette i reati più gravi, abolendo la presunzione di una reiterazione degli stessi.

QUESITO 3 «Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».

ovvero: volete abrogare la norma che oggi consente a una persona, nel corso della propria carriera, di passare dal ruolo di Giudice a quello di Pubblico Ministero (accusatore) e viceversa? Come noto, ad oggi, ciò è possibile ed avviene nella realtà dei fatti. Infatti, è molto frequente che una persona lavori per anni come Pubblico Ministero, nella sua funzione di accusa e, poi, improvvisamente, diventi Giudice. Ovviamente, dopo anni che si è prestato servizio in un certo Tribunale è palese che si siano intessuti rapporti umani e di amicizia o di sola stretta colleganza che, però, minano il requisito importantissimo di terzietà e imparzialità dei procedimenti.

SI’: l’elettore sceglie quindi di abrogare la norma, obbligando a scegliere, ab origine, se intraprendere la carriera del Pubblico Ministero o quella del Giudice;

-NO: l’elettore acconsente a che non vi sia la separazione delle carriere.

QUESITO 4 «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art.1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».

ovvero: volete che l’operato dei Magistrati possa essere valutato dai membri di Consiglio direttivo della Cassazione e anche dai membri laici Consigli Giudiziari come Professori universitari e Avvocati? E’ entrata in uso la locuzione “pagelle dei Magistrati” che fa ben capire che cosa chieda questo referendum.

Allo stato dei fatti, ciò non avviene: i membri laici dei Consigli (Avvocati, Professori, ecc) sono esclusi dal dibattito e dalla votazione delle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura in merito al lavoro svolto dai Magistrati. In sostanza, i magistrati “si giudicano” tra di loro, atteso che il CSM è composto da soli Magistrati. Il rischio è sempre quello della mancata imparzialità e che, in questo giudizio sul rendimento e sul lavoro svolto in generale, prevalga lo spirito corporativistico.

SI’: l’elettore vuole abrogare la Legge del 2006 e consentire che i Magistrati vengano valutati anche da membri laici, come Avvocati e Professori universitari;

NO: l’elettore vuole continuare a escludere la valutazione laica per i Magistrati;

QUESITO 5 «Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art.23, né possono candidarsi a loro volta”?»

ovvero: si chiede all’elettore se voglia procedere con una riforma del funzionamento del CSM.

In pratica, ad oggi, un Magistrato, per candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura deve raccogliere da 25 a 50 firme. Il referendum chiede che tale meccanismo venga cancellato. L’obiettivo è eliminare il sistema delle correnti all’interno del CSM (si richiama, sul punto, lo scandalo avvenuto a seguito delle indagini intraprese nei confronti del Giudice Palamara). Va da sé che senza l’obbligo di raccolta delle firme, è permessa una candidatura “libera” e non “appoggiata” a monte da componenti di correnti, anche politiche.

SI’: eliminare l’obbligo di raccogliere le firme;

NO: mantenere l’obbligo di raccogliere firme.

Si ricorda a tutti che votare è un DOVERE CIVICO come prescrive la nostra Costituzione all’art. 48. Per cui, informatevi e recatevi ai seggi. E’ importante prendere coscienza di ciò che succede nel nostro Bel Paese.