La class action (azione collettiva) è l’azione legale che consente ad un gruppo di individui di tutelare i propri diritti individuali omogenei lesi dalla condotta di un’impresa o di un ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità. I diritti restano individuali, ma l’azione è collettiva.
Introdotta nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) è stata oggetto di importanti modifiche con la legge 12 aprile 2019 n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019.
In particolare detta normativa ha introdotto il titolo VIII bis (“dei procedimenti collettivi”) nel libro IV del codice di procedura civile, potenziando in modo sostanziale l’istituto della class action, sia sotto il profilo soggettivo (potenziali beneficiari) sia sotto il profilo oggettivo (situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio).
In virtù delle modifiche introdotte nel 2019 è possibile proporre una class action non soltanto nei casi di configurazione di una responsabilità contrattuale, ma anche nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Il nuovo titolo VIII bis del codice di procedura civile disciplina tempi e modalità di proposizione della c.d. class action.
In particolare, l’azione può essere proposta sia da una organizzazione o associazione senza scopo di lucro, iscritta nell’apposito elenco pubblico, istituito presso il Ministero della Giustizia, sia individualmente. La legittimazione passiva spetta a tutte le imprese, enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per chiedere l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
L’art. 840 ter del c.p.c. chiarisce che la domanda per la class action possa essere proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa che è competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente.
Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono pubblicati, entro 10 giorni dal deposito di quest’ultimo, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, gestito dal Ministero della Giustizia. Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso non possono essere avanzate ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente.
Il Tribunale valuta preliminarmente l’ammissibilità del ricorso, dichiarando inammissibile il ricorso qualora:
- La domanda sia manifestamente infondata;
- il Tribunale non ravvisi omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
- il ricorrente versi in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
- il ricorrente non appaia in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
Il tribunale, una volta stabilito che il ricorso è ammissibile, pubblica una ordinanza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia e fissa un termine perentorio per aderire all’azione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei. Il termine non può essere inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Le prove possono essere raccolte dal Tribunale senza particolari vincoli di forma.
La sentenza deve essere pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, entro quindici giorni dal deposito. Il tribunale poi di fronte alla richiesta può decidere se è stato leso il diritto di una categoria (diritto individuale omogeneo) oppure il diritto di un singolo che ha iniziato la causa, non a nome di un’organizzazione o di un’associazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 840 sexies con la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale:
- a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione inserita nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma;
- b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
- c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
- d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b);
- e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell’articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma;
- f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
- g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
- h) determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.
L’adesione all’azione di classe (art. 840 septies c.p.c.) si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici.
La domanda a pena di inammissibilità deve contenere:
- a) l’indicazione del tribunale e i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
- b) i dati identificativi dell’aderente;
- c) l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell’aderente o del suo difensore;
- d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
- e) l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- f) l’indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
- g) la seguente attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”;
- h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
- i) i dati necessari per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell’aderente;
- l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all’articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.